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Farmacie e soggetti non titolabili: limiti, decadenza e incompatibilità: il caso delle IPAB

Le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB), oggi spesso trasformate in fondazioni private, si trovano in una posizione ambigua rispetto alla normativa sulla gestione delle farmacie. Questo articolo chiarisce i limiti normativi, le cause di decadenza e l’incompatibilità soggettiva secondo l’attuale quadro legislativo.

Farmacie e soggetti non titolabili: limiti, decadenza e incompatibilità – il caso delle IPAB

Cosa sono le IPAB

Le IPAB (Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza) sono enti di origine ottocentesca, con finalità assistenziali e sanitarie, storicamente sottoposti a controllo pubblico. A partire dal D.Lgs. 207/2001 e attraverso i successivi provvedimenti regionali di attuazione, tali enti sono stati progressivamente trasformati in persone giuridiche di diritto privato, come ad esempio le fondazioni, perdendo così la loro originaria natura pubblica.

Gestione interna della farmacia: il limite dell’art. 114 R.D. 1265/1934

Secondo l’art. 114 del R.D. 1265/1934, le IPAB possono essere autorizzate a gestire farmacie ad uso interno, con precisi vincoli e solo se in possesso dei requisiti soggettivi richiesti. Tuttavia, quando l’ente perde la qualifica di IPAB e assume natura privata (ad esempio trasformandosi in fondazione), viene meno il presupposto soggettivo che giustificava l’autorizzazione.

Le ipotesi di decadenza dell’autorizzazione

La decadenza dell’autorizzazione alla gestione della farmacia interna si verifica nei seguenti casi:

  • Lettera a): per la cessazione dell’ente o dell’istituzione (ad esempio trasformazione da IPAB a fondazione privata);
  • Lettera c): per abitudine a irregolarità nella gestione o per reiterata violazione del divieto di vendita al pubblico, successiva a diffida formale del medico provinciale.

In nessuno di questi casi è possibile una proroga o sanatoria dell’autorizzazione: la decadenza va semplicemente pronunciata, anche a distanza di tempo e senza limiti di prescrizione.

Titolarità della farmacia: soggetti ammessi e soggetti esclusi

Ai sensi della normativa vigente, possono essere titolari di farmacia privata esclusivamente i seguenti soggetti:

  • Persone fisiche;
  • Società di persone;
  • Società cooperative a responsabilità limitata;
  • Società di capitali, a seguito della riforma del 2017.

Sono invece esclusi dalla titolarità:

  • Le IPAB;
  • Le fondazioni ex IPAB;
  • Gli enti del Terzo Settore.

Di conseguenza, né una IPAB né una fondazione privata derivante da una sua trasformazione possono legittimamente detenere la titolarità di una farmacia privata.

Conclusione

Il caso delle IPAB e delle fondazioni ex IPAB evidenzia con chiarezza come il quadro normativo in materia di gestione e titolarità delle farmacie sia ispirato al principio della selettività soggettiva. La normativa vigente non ammette deroghe: una volta venuto meno il requisito soggettivo previsto dalla legge, l’autorizzazione non può essere conservata né sanata.

Allo stesso modo, la titolarità di farmacia privata è riservata a soggetti ben definiti, con l’esclusione strutturale di enti e fondazioni che, pur operando nel settore socio-sanitario, non rientrano tra i soggetti legittimati.

È pertanto fondamentale, per tutti gli operatori coinvolti, verificare costantemente la natura giuridica del soggetto gestore e il rispetto dei presupposti normativi, onde evitare profili di illegittimità e possibili contestazioni da parte delle autorità sanitarie.

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