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Prescrizione decennale dei compensi ASL alle Farmacie tra normativa e giurisprudenza

Secondo la giurisprudenza consolidata, i crediti delle farmacie nei confronti delle ASL per la distribuzione convenzionata sono soggetti alla prescrizione decennale. Una tutela fondamentale per il farmacista, che consente il recupero crediti fino a 10 anni dopo la prestazione.

Prescrizione decennale dei compensi ASL alle Farmacie tra normativa e giurisprudenza

Introduzione: la distribuzione convenzionata e i rimborsi alle Farmacie

La distribuzione convenzionata è il sistema attraverso il quale le Farmacie forniscono ai cittadini i farmaci rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Questo avviene sulla base di accordi tra Farmacie e Aziende Sanitarie Locali (ASL), che garantiscono la fornitura dei medicinali agli assistiti, senza costi diretti per il paziente (salvo eventuali ticket).

Le Farmacie, una volta dispensato il farmaco su prescrizione medica, raccolgono le ricette e le trasmettono alle ASL, che provvedono al rimborso dell’importo corrispondente. La presentazione delle ricette avviene con cadenza mensile, e il pagamento da parte delle ASL dovrebbe seguire tempistiche prestabilite.

Nel caso in cui la Farmacia dovesse vantare crediti nei confronti dell’ASL per le prestazioni effettuate e regolarmente trasmesse, può insorgere la contestazione relativa alla prescrizione dei medesimi crediti ed in particolare sul dies a quo da cui decorre il diritto di rimborso.

Il principio della prescrizione decennale

La giurisprudenza recente si è espressa in materia ed ha confermato che, ai crediti vantati dai farmacisti nei confronti delle ASL per il rimborso delle prestazioni fornite nell’ambito della distribuzione convenzionata, si applica la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. e non, invece, la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c., applicabile alle prestazioni che devono essere pagate periodicamente ad anno o in termini più brevi.

La Corte di Cassazione ha spiegato che l’art. 2948, n. 4, c.c. non si applica alla fattispecie in esame (e dunque la prescrizione quinquennale è da escludersi) in quanto la periodicità attiene non al pagamento dovuto in favore della Farmacia, ma alla presentazione dei rendiconti. L’obbligo di pagamento deriva dalla presentazione dei rendiconti mensili e non avviene automaticamente come invece accade per le obbligazioni strettamente periodiche.

Di conseguenza, il credito del farmacista rientra nella prescrizione decennale e non quinquennale.

Precedenti giurisprudenziali di riferimento

La Corte di Cassazione ha espresso chiaramente questa posizione in diverse sentenze, tra cui:

  • Sentenza n. 30546 del 20/12/2017: ha affermato che la prescrizione quinquennale si applica alle obbligazioni periodiche caratterizzate da automaticità della prestazione. Nel caso delle Farmacie, invece, il pagamento presuppone la presentazione di rendiconti e pertanto rientra nella prescrizione decennale.
  • Sentenza n. 21568 del 07/07/2022: ha ribadito che la periodicità riguarda solo la presentazione del rendiconto e non il pagamento, confermando l’applicabilità della prescrizione decennale.

Conclusioni e consiglio pratico

Secondo la giurisprudenza consolidata, i crediti vantati dalle Farmacie nei confronti delle ASL per la distribuzione di farmaci convenzionati sono soggetti alla prescrizione decennale. Questa interpretazione garantisce una tutela più ampia dei diritti dei farmacisti e permette una gestione corretta dei crediti nel rapporto con le ASL.

Per garantire la possibilità di far valere i propri diritti, si consiglia alle Farmacie di conservare tutta la documentazione relativa alla distribuzione convenzionata per almeno 10 anni. In questo modo, sarà possibile dimostrare con precisione i crediti vantati nei confronti delle ASL e tutelarsi in eventuali contenziosi.

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