Reperibilità notturna in farmacia: gestione dell’orario, riposi e straordinari
Cosa deve sapere il titolare di farmacia quando un dipendente svolge il servizio di reperibilità a chiamata
La gestione della reperibilità notturna per il personale dipendente rappresenta un tema delicato per molte farmacie, soprattutto nei contesti in cui il servizio non richiede la presenza fisica del lavoratore presso i locali della farmacia, ma solo la disponibilità a intervenire in caso di chiamata. Il quesito più frequente riguarda come gestire l’orario ordinario e il diritto al riposo nel giorno successivo, oltre alla corretta qualificazione delle eventuali ore aggiuntive come straordinario.
Vediamo cosa prevede la normativa e quali sono le corrette prassi operative.
La disciplina contrattuale
Per il personale dipendente di farmacie private si applica l’art. 20 del CCNL Farmacie Private, che stabilisce che:
In caso di servizio notturno con reperibilità fuori farmacia, al lavoratore spetta un compenso pari al 10% della retribuzione di fatto mensile, oltre al diritto fisso per ogni chiamata stabilito dalla Tariffa Nazionale. Per periodi inferiori al mese, la percentuale è elevata al 12% se la reperibilità è prestata di domenica o nel giorno di riposo settimanale.
La giurisprudenza di merito (Trib. Campobasso, sent. n. 78/2022) ha confermato che tali ipotesi vanno indicate in busta paga con voci specifiche come “reperibilità”, “reperibilità festiva” e “diritto fisso di chiamata”, e non come lavoro notturno o straordinario.
Riposo dopo la reperibilità
Occorre distinguere due situazioni:
1) Reperibilità senza intervento
Se il lavoratore non viene mai chiamato:
- non svolge attività lavorativa effettiva,
- non matura un diritto aggiuntivo a riposo compensativo,
- il riposo ordinario resta integro.
Pertanto, può svolgere regolarmente il turno del giorno successivo nel rispetto del minimo delle 11 ore consecutive di riposo previsto dal D.Lgs. 66/2003.
2) Reperibilità con intervento
Quando il dipendente interviene effettivamente, il tempo di attività costituisce orario di lavoro a tutti gli effetti. In questo caso, il datore di lavoro deve garantire un riposo compensativo adeguato, non sostituibile da maggiorazioni economiche.
La Cassazione (Cass. civ., sez. lav., n. 8508/2023) ha chiarito che il riposo è un diritto indisponibile, fondato sull’art. 36 Cost. e sulla direttiva 2003/88/CE, a tutela della salute del lavoratore.
Se l’intervento notturno non consente 11 ore di riposo prima del turno ordinario, il titolare deve riorganizzare l’orario, evitando l’inizio regolare del turno senza recupero.
Lavoro straordinario dopo la reperibilità
Il lavoro prestato oltre l’orario normale è straordinario e deve:
- essere autorizzato dal datore di lavoro,
- essere retribuito con le maggiorazioni previste dal CCNL.
Se il dipendente, dopo la reperibilità e un turno ordinario svolto correttamente, resta per ulteriori ore, tali ore sono straordinario a tutti gli effetti.
Non è possibile cumulare indennità di reperibilità e straordinario per il medesimo periodo.
Adempimenti e buone prassi per la farmacia
Il titolare della farmacia deve assicurarsi di:
- applicare correttamente l’indennità e il diritto fisso per chiamata;
- organizzare turni di reperibilità equilibrati, se presenti più dipendenti;
- registrare puntualmente reperibilità e interventi effettivi tramite fogli presenza o sistemi di rilevazione,
- documentare il riposo compensativo con tracciabilità interna.
Un controllo preciso evita contestazioni sul trattamento economico e sul rispetto della normativa di sicurezza sul lavoro.
Conclusioni
La reperibilità notturna richiede attenzione non solo alla parte economica, ma soprattutto alla gestione dei riposi e alla tutela della salute del lavoratore.
Per evitare il rischio di contenziosi e sanzioni, è fondamentale adottare procedure chiare e documentate, definendo con precisione turni, reperibilità e regole di autorizzazione dello straordinario.
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