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Quesito

Un farmacista può promuovere la propria attività professionale tramite sito internet o social network?

E l’uso del nome di una farmacia o di altri colleghi senza consenso è consentito o configura una violazione?

Pubblicità professionale del farmacista: quali limiti e condizioni?

Risposta

. Il farmacista può promuovere la propria attività professionale, ma nel rispetto di precisi limiti normativi e deontologici.

L’utilizzo del nome di terzi, come farmacie o altri colleghi, è ammesso solo se veritiero, trasparente e preventivamente autorizzato.

In caso contrario, possono configurarsi violazioni disciplinari e, nei casi più gravi, responsabilità civile o concorrenza sleale.

Il quadro normativo

La disciplina si fonda sia sulle norme generali in materia di comunicazione commerciale, sia sulle regole specifiche applicabili alla professione farmaceutica.

Il Dlgs 145/2007 vieta pratiche pubblicitarie ingannevoli o denigratorie; il Codice del Consumo (artt. 18 ss.) richiede trasparenza e correttezza nella comunicazione rivolta al pubblico.

Sul piano professionale, l’art. 23 del Codice Deontologico del Farmacista stabilisce che la pubblicità della professione deve essere:

  • conforme ai principi di correttezza, veridicità e trasparenza;
  • non equivoca, ingannevole o denigratoria;
  • coerente con la natura sanitaria della professione;
  • comunicata all’Ordine contestualmente alla sua diffusione.

Lo stesso articolo vieta espressamente al farmacista di effettuare pubblicità a favore di altri esercenti professioni sanitarie o strutture sanitarie.

Quando è possibile citare farmacie o colleghi

Il riferimento a farmacie o farmacisti terzi è possibile solo se:

  • la collaborazione vantata è reale e documentabile;
  • il contenuto è corretto e non fuorviante;
  • è stato acquisito il consenso preventivo del titolare/direttore coinvolto;
  • l’iniziativa è stata comunicata all’Ordine.

L’art. 19 del Codice Deontologico impone comportamenti improntati a correttezza e collaborazione, mentre l’art. 21 sanziona condotte lesive o di sfruttamento della reputazione professionale altrui.

Uso non autorizzato del nome di una farmacia

L’utilizzo del nome di una farmacia senza consenso può integrare:

  • illecito disciplinare per scorrettezza professionale;
  • condotte di concorrenza sleale o indebito vantaggio competitivo;
  • responsabilità civile per uso improprio della denominazione commerciale.

Conclusioni

La pubblicità della professione farmaceutica è certamente legittima e può rappresentare un utile strumento per valorizzare competenze e servizi resi alla collettività.
Tuttavia, affinché sia conforme alla normativa e al Codice Deontologico, deve essere improntata alla massima trasparenza e veridicità, evitando ogni forma di comunicazione ambigua o non corrispondente alla realtà.

Nel caso in cui vengano citati colleghi o farmacie terze, è indispensabile agire con correttezza: occorre ottenere preventivo consenso, assicurare l’assoluta veridicità delle informazioni, e notiziare l’Ordine professionale prima della diffusione.
In coerenza con la natura sanitaria della professione, il principio guida resta quello della correttezza, fondamento del rapporto fiduciario che lega farmacisti e cittadini.

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