Quesito
Un farmacista può promuovere la propria attività professionale tramite sito internet o social network?
E l’uso del nome di una farmacia o di altri colleghi senza consenso è consentito o configura una violazione?
Risposta
Sì. Il farmacista può promuovere la propria attività professionale, ma nel rispetto di precisi limiti normativi e deontologici.
L’utilizzo del nome di terzi, come farmacie o altri colleghi, è ammesso solo se veritiero, trasparente e preventivamente autorizzato.
In caso contrario, possono configurarsi violazioni disciplinari e, nei casi più gravi, responsabilità civile o concorrenza sleale.
Il quadro normativo
La disciplina si fonda sia sulle norme generali in materia di comunicazione commerciale, sia sulle regole specifiche applicabili alla professione farmaceutica.
Il Dlgs 145/2007 vieta pratiche pubblicitarie ingannevoli o denigratorie; il Codice del Consumo (artt. 18 ss.) richiede trasparenza e correttezza nella comunicazione rivolta al pubblico.
Sul piano professionale, l’art. 23 del Codice Deontologico del Farmacista stabilisce che la pubblicità della professione deve essere:
- conforme ai principi di correttezza, veridicità e trasparenza;
- non equivoca, ingannevole o denigratoria;
- coerente con la natura sanitaria della professione;
- comunicata all’Ordine contestualmente alla sua diffusione.
Lo stesso articolo vieta espressamente al farmacista di effettuare pubblicità a favore di altri esercenti professioni sanitarie o strutture sanitarie.
Quando è possibile citare farmacie o colleghi
Il riferimento a farmacie o farmacisti terzi è possibile solo se:
- la collaborazione vantata è reale e documentabile;
- il contenuto è corretto e non fuorviante;
- è stato acquisito il consenso preventivo del titolare/direttore coinvolto;
- l’iniziativa è stata comunicata all’Ordine.
L’art. 19 del Codice Deontologico impone comportamenti improntati a correttezza e collaborazione, mentre l’art. 21 sanziona condotte lesive o di sfruttamento della reputazione professionale altrui.
Uso non autorizzato del nome di una farmacia
L’utilizzo del nome di una farmacia senza consenso può integrare:
- illecito disciplinare per scorrettezza professionale;
- condotte di concorrenza sleale o indebito vantaggio competitivo;
- responsabilità civile per uso improprio della denominazione commerciale.
Conclusioni
La pubblicità della professione farmaceutica è certamente legittima e può rappresentare un utile strumento per valorizzare competenze e servizi resi alla collettività.
Tuttavia, affinché sia conforme alla normativa e al Codice Deontologico, deve essere improntata alla massima trasparenza e veridicità, evitando ogni forma di comunicazione ambigua o non corrispondente alla realtà.
Nel caso in cui vengano citati colleghi o farmacie terze, è indispensabile agire con correttezza: occorre ottenere preventivo consenso, assicurare l’assoluta veridicità delle informazioni, e notiziare l’Ordine professionale prima della diffusione.
In coerenza con la natura sanitaria della professione, il principio guida resta quello della correttezza, fondamento del rapporto fiduciario che lega farmacisti e cittadini.
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