Titolare e Direttore di farmacia: il TAR Lombardia chiarisce i confini delle responsabilità
Dalla riforma del 2017 (L. 124/2017), che ha aperto alle società di capitali la possibilità di assumere la titolarità della farmacia, la giurisprudenza è impegnata in un progressivo chiarimento del riparto di responsabilità tra titolare e direttore.
Il superamento del modello tradizionale, in cui proprietà e gestione tendevano a coincidere, ha reso necessario rileggere le norme esistenti alla luce di assetti organizzativi nuovi e più complessi.
In questo contesto, il tema della responsabilità in sede ispettiva e sanzionatoria non rappresenta una novità, ma un filone interpretativo ormai consolidato, che ha trovato nel tempo applicazioni non sempre uniformi nella prassi amministrativa.
La sentenza TAR Lombardia, Sez. III, n. 3661/2025 si inserisce in questo percorso con particolare chiarezza, confermando l’orientamento secondo cui la responsabilità deve essere imputata in base alla sfera di competenza effettiva, distinguendo tra obblighi gestionali del titolare (anche societario) e responsabilità tecnico-sanitaria del direttore responsabile.
Lo scenario attuale: dalla farmacia “personalistica” alla farmacia societaria
Prima della riforma del 2017, il settore farmaceutico era caratterizzato da una forte impronta personalistica. La titolarità della farmacia era riservata a persone fisiche o società di persone, con soci necessariamente farmacisti. In questo modello, titolarità e gestione tendevano a sovrapporsi.
La giurisprudenza, coerentemente, considerava i soci di una società di persone come compartecipi della titolarità dell’esercizio farmaceutico, estendendo loro anche conseguenze rilevanti, come il divieto decennale di concorrere per una nuova sede dopo la cessione della farmacia (TAR Veneto n. 76/2019; Cons. Stato n. 6016/2023).
Come noto, la L. 124/2017 ha scardinato questo paradigma, consentendo che la titolarità della farmacia possa essere detenuta anche da società di capitali, i cui soci possono non essere farmacisti.
Ne è derivato un inevitabile “disallineamento” tra le nuove forme di titolarità e le regole tradizionali in materia di responsabilità e incompatibilità, che la giurisprudenza ha progressivamente ricomposto distinguendo con maggiore nettezza il piano della proprietà e gestione societaria dal piano della responsabilità tecnico-sanitaria.
La centralità del Direttore come garante tecnico-sanitario
Anche dopo l’ingresso delle società di capitali, la figura del direttore di farmacia resta il perno del sistema a tutela della salute pubblica.
Il Consiglio di Stato ha ribadito che la direzione della farmacia deve essere affidata a un farmacista idoneo, unico responsabile del regolare svolgimento del servizio farmaceutico, a garanzia di professionalità e competenza (Cons. Stato n. 6016/2023).
La responsabilità del direttore è:
- tecnico-professionale;
- personale;
- non delegabile.
Essa copre tutte le attività intrinsecamente legate alla dispensazione dei farmaci, alla vigilanza sul personale, all’organizzazione del servizio come presidio sociosanitario.
La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che tali compiti non possono essere trasferiti a soggetti privi delle necessarie qualifiche professionali.
La responsabilità della società titolare e dei suoi amministratori
Su un piano distinto si colloca la responsabilità della società titolare e dei suoi amministratori, che attiene alla sfera:
- gestionale,
- organizzativa,
- imprenditoriale.
Gli amministratori devono agire con diligenza e in modo informato, ma le loro scelte rientrano nella business judgement rule, salvo ipotesi di manifesta irragionevolezza o carenza istruttoria.
La responsabilità della società per illeciti amministrativi non è automatica né si estende meccanicamente al legale rappresentante. La giurisprudenza ha chiarito che, specie in strutture complesse o articolate su più punti vendita, risponde l’unità organizzativa preposta, non necessariamente il vertice societario (Corte App. Bari n. 1763/2023).
Ne deriva l’esclusione di una presunta “colpa di organizzazione” generalizzata:
la società titolare risponde solo per carenze strutturali o organizzative, non per l’errore professionale del singolo farmacista, se ha predisposto adeguati modelli di controllo.
La sentenza TAR Lombardia n. 3661/2025: un caso di scuola
La sentenza TAR Lombardia n. 3661/2025 offre una applicazione paradigmatica di questi principi, esaminando due distinte ordinanze-ingiunzione emesse nei confronti della direttrice di una farmacia comunale gestita da una società a socio unico.
Adempimenti amministrativi: responsabilità del Titolare
La prima sanzione riguardava la mancata comunicazione all’ATS della trasformazione del contratto di una farmacista collaboratrice (art. 32 R.D. 1706/1938).
Il TAR annulla la sanzione, chiarendo che:
- l’obbligo di comunicazione grava esclusivamente sul titolare dell’esercizio farmaceutico;
- il direttore, pur apicale, è un dipendente e non si identifica con la società.
👉 Responsabilità amministrativa = titolare (anche se società).
Dispensazione del farmaco: responsabilità del Direttore
La seconda sanzione riguardava l’erogazione di un farmaco su ricetta scaduta (art. 89 D.lgs. 219/2006).
Qui il TAR conferma la sanzione, affermando che:
- il direttore è la figura apicale garante del servizio;
- su di lui grava un dovere di vigilanza sui collaboratori;
- è irrilevante individuare l’autore materiale della violazione.
👉 Responsabilità professionale = direttore responsabile.
Il TAR richiama peraltro espressamente anche l’art. 24 del Codice deontologico del farmacista, rafforzando il legame tra responsabilità giuridica e responsabilità deontologica.
I principi affermati
La sentenza del TAR Lombardia n. 3661/2025 cristallizza alcuni principi ormai centrali nel diritto farmaceutico post-riforma. In primo luogo, viene ribadito che gli adempimenti gestionali e amministrativi – inclusi i rapporti con le Azienda sanitarie e la gestione del personale – fanno capo al titolare dell’esercizio, anche quando questo sia una società.
Specularmente, gli obblighi professionali e sanitari restano integralmente attribuiti al direttore responsabile, quale garante del corretto svolgimento del servizio farmaceutico e titolare di un dovere di vigilanza effettivo e continuo.
Il principio di sintesi, che attraversa l’intera pronuncia, è chiaro: la responsabilità non discende dalla qualifica formale, ma dalla sfera di competenza effettivamente esercitata. Un criterio che consente di imputare correttamente le violazioni e di superare letture automatiche o indifferenziate del sistema delle responsabilità in farmacia.
Le conseguenze operative
Per le società titolari, la pronuncia conferma la necessità di presidiare con particolare attenzione gli adempimenti amministrativi e i rapporti con le Azienda sanitarie, evitando che carenze organizzative o comunicative ricadano impropriamente sulla figura del direttore. Diventa quindi opportuno e suggeribile dotarsi di procedure interne chiare, che distinguano nettamente tra responsabilità gestionali e responsabilità professionali.
Per i direttori responsabili, la sentenza ribadisce una realtà ormai consolidata: la responsabilità tecnico-sanitaria è personale e non delegabile. Ciò implica un’effettiva e documentabile attività di vigilanza sul personale, nonché un controllo rigoroso e costante delle modalità di dispensazione dei farmaci, in coerenza con il ruolo apicale attribuito dall’ordinamento.
Quanto agli organi ispettivi, il chiarimento giurisprudenziale impone una maggiore attenzione nell’individuazione del soggetto effettivamente responsabile della violazione contestata, superando prassi fondate su imputazioni automatiche e valorizzando invece la sfera di competenza concreta cui l’illecito è riconducibile.
Conclusioni
La sentenza TAR Lombardia n. 3661/2025 consolida in modo definitivo l’orientamento formatosi dopo la riforma del 2017, offrendo una chiave di lettura chiara e operativa del riparto di responsabilità nella farmacia contemporanea.
Il principio che emerge è lineare: la responsabilità segue la funzione esercitata.
Al titolare dell’esercizio, anche quando sia una società, competono gli adempimenti gestionali e amministrativi; al direttore responsabile spettano in via esclusiva le responsabilità tecnico-sanitarie, fondate sul ruolo apicale e sul dovere di vigilanza.
Un chiarimento di sistema che contribuisce a ridurre incertezze applicative, a orientare correttamente l’attività ispettiva e a rafforzare la certezza del diritto in un settore sempre più caratterizzato da assetti societari complessi.
***
Hai ancora qualche dubbio? Contattaci
