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Farmacia dei Servizi e Convenzione nazionale: il TAR Lazio consolida ruolo e rappresentanza della farmacia nel SSN

Nelle ultime settimane la giurisprudenza amministrativa ha pronunciato due sentenze significative che investono il cuore del sistema farmacia in Italia: da un lato, il TAR Lazio ha confermato la legittimità della farmacia dei servizi, respingendo i ricorsi dei laboratori e delle strutture sanitarie; dall’altro, con un diverso provvedimento, ha respinto il ricorso di FarmacieUnite avverso la propria esclusione dalle trattative per la Convenzione nazionale 2025 tra SSN e titolari di farmacia. Le decisioni delineano con chiarezza non solo il quadro normativo e professionale, ma anche l’assetto negoziale e di rappresentanza all’interno della farmacia convenzionata.

Farmacia dei Servizi e Convenzione nazionale: il TAR Lazio consolida ruolo e rappresentanza della farmacia nel SSN

Farmacia dei Servizi: piena legittimità dell’integrazione sanitaria territoriale

Con una sentenza molto articolata (n. 5914 del 15.12.2025), il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto i ricorsi presentati da laboratori di analisi e centri diagnostici contro la sperimentazione della “farmacia dei servizi”, in particolare riguardo all’erogazione di prestazioni in telemedicina (elettrocardiogramma, Holter cardiaco e pressorio).

Il TAR ha affermato una distinzione strutturale e normativa tra le prestazioni rese in farmacia e quelle dei laboratori/ambulatori:

  • Le farmacie erogano servizi di telemedicina e test di screening secondo le regole e i requisiti stabiliti dalla Convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), con funzioni precise nell’ambito del presidio territoriale.
  • I laboratori e le strutture accreditate restano soggetti ad un regime diverso, con obblighi e verifiche tecniche specifiche che non sono richiesti per le farmacie, proprio perché quest’ultime operano con una peculiare posizione giuridica all’interno del sistema sanitario.
  • Il TAR ha respinto ogni accusa di disparità di trattamento e di concorrenza sleale, riconoscendo che la farmacia, pur potendo eseguire esami strumentali di base, non svolge attività diagnosticareferta gli esami. Tali funzioni rimangono di competenza di medici specialisti accreditati o di centri sanitari autorizzati, tramite modalità di telemedicina. Il giudice amministrativo ha poi ribadito il ruolo fondamentale della farmacia come presidio sanitario di prossimità del SSN, inserita in un percorso evolutivo lungo anni, che ha portato a una progressiva integrazione di attività preventive e di primo livello al servizio del cittadino.

In altri termini, la sentenza sancisce che la farmacia dei servizi non è né un laboratorio né un ambulatorio: la sua funzione è distinta, complementare, e legittimata dal quadro normativo e dalla Convenzione nazionale che regola la relazione tra titolari di farmacia e Servizio sanitario nazionale.

Convenzione 2025: legittimità dell’iter negoziale e criteri di rappresentatività

Con una pronuncia separata (n. 5915 del 15.12.2025), il TAR Lazio ha poi respinto il ricorso proposto da FarmacieUnite contro il proprio mancato coinvolgimento nelle trattative per il rinnovo dell’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) e della Convenzione nazionale delle farmacie sottoscritta da Sisac con Federfarma e Assofarm e ratificata dalla Conferenza Stato-Regioni.

Il tribunale ha ritenuto infondati i profili di illegittimità sollevati dal sindacato ricorrente, che lamentava l’esclusione dal tavolo negoziale per effetto di una presunta “mancata rappresentatività aggiornata”. Secondo i giudici:

  • La soglia minima di rappresentatività sindacale (5%) fissata dall’Accordo Stato-Regioni del 2013 costituisce un criterio legittimo e coerente con l’esigenza di garantire un ordinato svolgimento delle trattative nazionali.
  • La riconvocazione delle trattative nel 2024 non ha dato vita a un procedimento negoziale autonomo ma si è collocata in continuità con il percorso avviato, escludendo così la necessità di un nuovo conteggio delle deleghe sindacali

La decisione ha quindi confermato la legittimità dell’iter negoziale scelto da Sisac, Federfarma e Assofarm, rafforzando la centralità delle organizzazioni maggiormente rappresentative nella definizione di un quadro contrattuale cruciale per il futuro della farmacia convenzionata.

Implicazioni per il settore

Le due sentenze, pur aventi oggetti distinti, sono coerenti nel rafforzare la posizione istituzionale della farmacia nell’ambito del SSN:

  • Da un lato la conferma giuridica della farmacia dei servizi indica una evoluzione dell’attività professionale del farmacista oltre la sola dispensazione del farmaco, verso ruoli di prevenzione, screening e inclusione nei percorsi di sanità territoriale.
  • Dall’altro, la conferma della legittimità dei criteri negoziali per la Convenzione 2025 consolida un sistema di governance in cui le organizzazioni rappresentative dei titolari di farmacia giocano un ruolo decisivo nella definizione delle regole che regolano la professione.

In conclusione, la giurisprudenza amministrativa sta delineando un quadro stabile e approfondito di diritti, responsabilità e funzioni delle farmacie convenzionate nel contesto sanitario italiano, contribuendo a una loro piena integrazione con il SSN e a una maggiore chiarezza interpretativa rispetto alle obiezioni sollevate da altre categorie professionali.

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