Rivalutazione delle partecipazioni: aumento dell’imposta sostitutiva al 21% nella Legge di Bilancio 2026
Il disegno di legge di Bilancio 2026 prevede un aumento dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni dal 18% al 21%, mentre resta invariata al 18% l’aliquota applicabile alla rivalutazione dei terreni.
La modifica incide sulla convenienza fiscale dell’istituto – ormai strutturale – rendendo necessaria una valutazione più attenta del rapporto tra valore rivalutato e plusvalenza potenziale, anche alla luce della tassazione ordinaria sulle plusvalenze finanziarie pari al 26%.
Un’agevolazione ormai “a regime”
A partire dal 2025 la rivalutazione di partecipazioni e terreni è stata resa permanente. L’agevolazione consente a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rideterminare il costo fiscale di partecipazioni e terreni posseduti al 1° gennaio di ciascun anno, rilevante ai fini del calcolo delle plusvalenze imponibili ex art. 67, comma 1, TUIR.
Il perfezionamento dell’opzione avviene mediante:
- versamento dell’imposta sostitutiva entro il 30 novembre dell’anno di riferimento;
- redazione e asseverazione della perizia di stima (per le partecipazioni non quotate).
L’aumento dell’aliquota sulle partecipazioni
L’innalzamento dell’aliquota dal 18% al 21% troverà applicazione a partire dalle rivalutazioni delle partecipazioni possedute al 1° gennaio 2026, da perfezionarsi entro il 30 novembre 2026.
Per le partecipazioni non quotate, sarà necessario:
- che un professionista abilitato (ad esempio un dottore commercialista) rediga e asseveri la perizia di stima alla data di riferimento;
- che il contribuente versi l’imposta sostitutiva del 21% sull’intero valore periziato, in unica soluzione oppure mediante rateizzazione in tre rate annuali di pari importo.
Rivalutare conviene ancora?
L’aumento dell’aliquota impone una valutazione più attenta della convenienza dell’operazione. Occorre ricordare che:
- l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni è pari al 21% del valore periziato o normale;
- la tassazione ordinaria delle plusvalenze finanziarie resta fissata al 26%.
Affinché la rivalutazione risulti conveniente, l’imposta sostitutiva pagata in sede di affrancamento deve essere inferiore a quella che si sosterrebbe sulla plusvalenza in caso di cessione senza rivalutazione. In termini sintetici, il regime agevolato risulta vantaggioso quando la plusvalenza attesa supera circa l’80,77% del valore della partecipazione.
Un esempio chiarisce il meccanismo: a fronte di un costo storico di 30.000 euro e di un valore di perizia (coincidente con il prezzo di vendita) pari a 100.000 euro, l’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione ammonterebbe a 21.000 euro. In assenza di affrancamento, la tassazione ordinaria sulla plusvalenza di 70.000 euro sarebbe invece pari a 18.200 euro, rendendo la rivalutazione non conveniente.
Uno sguardo al passato
Negli anni precedenti, come nel caso della Legge di Bilancio 2020, l’aliquota dell’imposta sostitutiva era significativamente più contenuta (11%), rendendo la rivalutazione uno strumento di pianificazione fiscale particolarmente efficace e ampiamente utilizzato. Il progressivo incremento delle aliquote ha però ridotto, nel tempo, l’area di convenienza dell’istituto.
Considerazioni finali
La rivalutazione delle partecipazioni resta uno strumento utile, ma sempre meno “automatico”. L’incremento dell’aliquota al 21% richiede oggi un’analisi puntuale caso per caso, che tenga conto non solo del differenziale di imposta, ma anche dei costi accessori (in primis la perizia di stima) e delle prospettive temporali di dismissione della partecipazione.
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