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Equa partecipazione ai turni di servizio farmaceutico: un obbligo giuridico, non un’opzione

La turnazione tra farmacie, sia per il servizio diurno che per quello notturno e festivo, rappresenta uno degli strumenti attraverso cui viene garantita la continuità dell’assistenza farmaceutica sul territorio. La partecipazione a tale sistema non è solo una prassi organizzativa: si tratta di un vero e proprio obbligo giuridico, previsto dalla normativa nazionale e regionale, fondato su principi costituzionali e con rilevanti risvolti sanzionatori in caso di inadempienza.

Equa partecipazione ai turni di servizio farmaceutico: un obbligo giuridico, non un’opzione

La natura pubblicistica del servizio farmaceutico

Le farmacie convenzionate operano all’interno del Servizio Sanitario Nazionale svolgendo una funzione pubblicistica. La normativa statale (L. 475/1968 e D.Lgs. 153/2009) impone alle autorità sanitarie di garantire, anche attraverso un sistema di turni, la presenza capillare del servizio farmaceutico, inclusa l’apertura in orari serali, notturni e festivi. Il principio che governa tale obbligo è quello della pariteticità, ovvero della ripartizione equa degli oneri tra tutte le farmacie, urbane e rurali, salvo motivate eccezioni.

L’inammissibilità di esclusioni arbitrarie

L’esclusione unilaterale di una o più farmacie dalla turnazione, qualora non fondata su ragioni oggettive e proporzionate, può tradursi in un aggravio ingiustificato per le altre farmacie del territorio, con conseguente alterazione dei rapporti concorrenziali e pregiudizio per l’interesse pubblico. Tale prassi è in contrasto con:

  • l’ 3 della Costituzione (principio di eguaglianza),
  • l’ 97 (buon andamento e imparzialità dell’amministrazione),
  • l’ 41 e 117 (libertà di iniziativa economica e tutela della concorrenza).

Il quadro normativo regionale

In generale, le legislazioni regionali di riferimento confermano l’obbligatorietà della partecipazione alla turnazione, stabilendo che:

  • i turni sono fissati dall’Azienda Sanitaria competente e costituiscono il livello minimo obbligatorio per ogni farmacia;
  • tutte le farmacie devono garantirne l’effettiva operatività e curare l’esposizione al pubblico delle turnazioni;
  • anche le farmacie rurali possono partecipare attraverso modalità semplificate, come il servizio a battenti chiusi o su chiamata.

Ogni deroga deve essere espressamente autorizzata dall’autorità sanitaria e fondata su documentate esigenze tecniche.

Accordi derogatori: ammissibili ma vincolati

È astrattamente possibile prevedere forme di esonero dalla turnazione per alcune farmacie, ma solo al ricorrere di tre condizioni cumulative:

  1. integrale garanzia dell’interesse pubblico all’erogazione del servizio;
  2. consenso espresso di tutte le parti coinvolte (Azienda Sanitaria, Ordine professionale e associazioni di categoria);
  3. accordo formale e unanime tra tutte le farmacie interessate.

Senza tali presupposti, non è consentita alcuna esclusione dalla turnazione.

Le conseguenze del rifiuto

Un rifiuto ingiustificato da parte di una farmacia di partecipare al turno può comportare:

  • responsabilità penale ai sensi dell’ 340 c.p., che punisce l’interruzione di pubblico servizio o di pubblica necessità;
  • responsabilità deontologica, in quanto la mancata apertura durante il turno assegnato costituisce una violazione del Codice Deontologico del Farmacista, con conseguente possibile sanzione disciplinare da parte dell’Ordine professionale.

Conclusione

La partecipazione ai turni non è una facoltà discrezionale ma un obbligo giuridico, il cui rispetto è essenziale per garantire l’efficienza del servizio farmaceutico e la tutela della salute pubblica. Ogni farmacia, indipendentemente dalla collocazione geografica o dalla natura societaria, è chiamata a contribuire equamente al sistema. La mancata adesione – in assenza di accordi formalizzati e condivisi da tutti i soggetti istituzionali – comporta rilevanti responsabilità sul piano civile, penale e disciplinare.

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