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Etichettatura e sicurezza degli alimenti: obblighi e responsabilità anche per le farmacie

La normativa europea in materia di alimenti mira a garantire un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori, assicurando allo stesso tempo la libera circolazione dei prodotti legalmente commercializzati all’interno del mercato unico.

Per le farmacie, che sempre più spesso commercializzano integratori e prodotti alimentari preimballati, ciò si traduce in precisi obblighi informativi e di controllo, la cui violazione comporta conseguenze sanzionatorie significative.

Etichettatura e sicurezza degli alimenti: obblighi e responsabilità anche per le farmacie

Le regole sull’etichettatura degli alimenti

Il Regolamento (UE) n. 1169/2011 (sull’informazione ai consumatori in materia di alimenti) stabilisce le informazioni che devono comparire sull’imballaggio o su un’etichetta. Tra queste:

  • denominazione dell’alimento;
  • elenco degli ingredienti e indicazione degli allergeni;
  • quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
  • quantità netta;
  • termine minimo di conservazione o data di scadenza;
  • condizioni di conservazione e d’impiego;
  • nome o ragione sociale e indirizzo dell’operatore del settore alimentare;
  • Paese d’origine o luogo di provenienza;
  • eventuali istruzioni per l’uso;
  • per le bevande alcoliche oltre 1,2% vol., il titolo alcolometrico;
  • la dichiarazione nutrizionale.

Per gli acquisti a distanza, le stesse informazioni devono essere rese disponibili prima della conclusione del contratto di acquisto, inclusi i casi di vendita online da parte delle farmacie.

Le sanzioni in caso di violazioni

Il legislatore nazionale, con il D.lgs. 231/2017 (in materia di etichettatura) e con il D.lgs. 190/2006 (sanzioni per la violazione del Regolamento (CE) 178/2002), ha introdotto un sistema articolato di sanzioni amministrative pecuniarie.

Alcuni esempi:

  • informazioni obbligatorie mancanti: da 2.000 a 16.000 €;
  • fornitura di alimenti con informazioni non conformi: da 500 a 4.000 €;
  • modifiche fuorvianti delle informazioni: da 2.000 a 16.000 €;
  • informazioni ingannevoli (es. attribuzione di proprietà non possedute): da 3.000 a 24.000 €;
  • mancata indicazione di lotto o data di scadenza: da 5.000 a 40.000 €
  • mancato avvio delle procedure di ritiro: da 500 a 3.000 €.

Sono previste riduzioni per il pagamento entro termini brevi.

Tracciabilità e ritiro dei prodotti non conformi

Il Regolamento (CE) 178/2002 costituisce la base del diritto alimentare europeo: ha istituito l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e introdotto l’obbligo di tracciabilità degli alimenti lungo tutta la filiera.

L’art. 18 impone agli operatori del settore alimentare (OSA) – categoria nella quale rientrano anche le farmacie – di mantenere traccia dei fornitori e dei destinatari dei prodotti.

L’art. 19 prevede che gli OSA “responsabili di attività di vendita al dettaglio o distribuzione che non incidono sul confezionamento, sull’etichettatura, sulla sicurezza o sull’integrità dell’alimento devono, entro i limiti delle rispettive attività, avviare procedure per ritirare dal mercato i prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e contribuire a garantire la sicurezza degli alimenti trasmettendo al riguardo le informazioni necessarie ai fini della loro rintracciabilità, collaborando agli interventi dei responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazione e/o delle autorità competenti.”

Il ruolo delle farmacie nelle procedure di richiamo

In particolare, in caso di prodotti alimentari (come integratori) non conformi, la farmacia deve:

  1. ritirare dal mercato i lotti segnalati dal fornitore o dall’ASL;
  2. informare i clienti mediante l’affissione di un avviso per almeno 30 giorni;
  3. conservare la comunicazione di ritiro e copia dell’avviso per eventuali controlli;
  4. collaborare con i fornitori e le autorità nella gestione della rintracciabilità.

È importante ricordare che la procedura di ritiro degli alimenti segue un iter diverso rispetto a quella dei farmaci: la comunicazione transita solitamente dai produttori agli operatori commerciali e alle autorità territoriali, senza passare dalle associazioni di categoria.

La mancata attivazione di tali procedure comporta, ai sensi del D.lgs. 190/2006, una sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro.

Caso pratico: la mancata esposizione dell’avviso di ritiro

Per comprendere meglio la portata degli obblighi a carico delle farmacie, si consideri un esempio concreto tratto dalla prassi.

Una farmacia riceve dal produttore la comunicazione di ritiro di alcuni lotti di un integratore alimentare. La comunicazione indica chiaramente le azioni da compiere:

  • verificare l’eventuale presenza di giacenze;
  • comunicare l’esito della verifica al produttore;
  • esporre al pubblico, per almeno 30 giorni, l’avviso di ritiro allegato, così da informare tempestivamente i consumatori.

La farmacia, dopo aver accertato di non avere né pezzi in magazzino né vendite recenti del prodotto, decide di non dare seguito alla comunicazione: non risponde al produttore e non espone l’avviso al pubblico.

Durante una successiva ispezione dei NAS, l’omissione viene contestata come violazione dell’art. 5 del D.lgs. 190/2006, con l’irrogazione della relativa sanzione amministrativa.

L’episodio mostra chiaramente come l’obbligo di esposizione dell’avviso non sia condizionato dalla presenza effettiva di giacenze: anche qualora il prodotto non sia più disponibile in farmacia, resta fondamentale garantire al consumatore un’informazione adeguata e visibile.

Conclusioni

Per le farmacie, la corretta gestione degli alimenti non si limita alla sola vendita. Etichettatura, tracciabilità e procedure di richiamo sono aspetti centrali di una normativa che attribuisce al titolare responsabilità dirette e precise.

Organizzare procedure interne di controllo e formare il personale sulle regole di sicurezza alimentare significa non solo evitare sanzioni onerose, ma anche rafforzare il ruolo della farmacia come presidio di fiducia per la salute dei cittadini.

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