VENDITA DI MASCHERINE PROTETTIVE E GEL IGIENIZZANTI CON RICARICHI “SPECULATIVI” – ART. 501 BIS C.P. – PROFILI PENALI ASCRIVIBILI AL FARMACISTA
Avv. Marco Ottino
Il diffondersi dell’epidemia da COVID – 19 sull’intero territorio nazionale ha messo in luce il profondo impegno sociale e professionale che la categoria dei Farmacisti è in grado di esprimere nei confronti della collettività. Purtroppo, una pur minima parte della categoria ha posto in essere comportamenti speculativi, che hanno macchiato la reputazione di tutti.
Si tratta dell’odiosa pratica consistente nell’applicare ricarichi ingiustificati sul prezzo di vendita al pubblico dei presidi che consentono di minimizzare la diffusione del virus: mascherine e gel igienizzanti. Tale condotta, connotata da particolare disvalore etico in regime di emergenza sanitaria, ha trovato e troverà contrasto sia da parte della Federfarma, sia da parte degli Ordini Professionali, i quali attueranno ogni misura loro consentita per assicurare la pronta repressione di una pratica priva di quei valori etico/morali che contraddistinguono la categoria.
Al fine di contrastare tale fenomeno speculativo, si registra un frequente accesso presso le Farmacie da parte dei militari del NAS e della Guardia di Finanza, i quali hanno il precipuo compito di verificare la congruità dei prezzi praticati al pubblico e relativi ai menzionati presidi.
Laddove siano individuati dei ricarichi eccessivi, i militari hanno contestato al Farmacista una specifica fattispecie di reato (l’art. 501 bis c.p.), disponendo altresì il sequestro delle merci. Tale circostanza ha dato corso all’apertura di procedimenti penali a carico dei titolari dell’esercizio, con necessari costi di assistenza legale che, al di là dell’esito degli stessi, determineranno la perdita di tutto il margine accumulato o accumulabile mediante la pratica speculativa condotta. Non solo, il sequestro dei presidi, che sino ad oggi è sempre stato disposto dai militari intervenuti, non ne consentirà la commercializzazione in corso di epidemia, con l’ovvia conseguenza che, anche nella migliore delle ipotesi, tali merci assumeranno la qualità di giacenze di magazzino, invendibili nemmeno all’elevato prezzo di acquisto oggi imposto dal mercato, con ulteriore e grave pregiudizio economico in capo al Farmacista. Ciò di per sé, oltre al disvalore etico e morale sotteso al comportamento speculativo, dovrebbe indurre i Farmacisti a desistere da tale pratica.
Ciò premesso, è stato chiesto dalla Federfarma alla Farmatutela SrL – Società tra Avvocati – di commentare l’articolo del codice penale che viene contestato ai Farmacisti ritenuti speculatori, per consentire alla categoria di meglio comprendere il rischio in cui si incorre. Questo l’esito della richiesta:
L’art. 501 bis del Codice Penale “Manovre speculative su merci” prevede:
“Fuori dei casi previsti dall’articolo precedente, chiunque, nell’esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative ovvero occulta, accaparra od incetta materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità, in modo atto a determinarne la rarefazione o il rincaro sul mercato interno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 516 euro a 25.822 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque, in presenza di fenomeni di rarefazione o rincaro sul mercato interno delle merci indicate nella prima parte del presente articolo e nell’esercizio delle medesime attività, ne sottrae all’utilizzazione o al consumo rilevanti quantità.
L’autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza [382 c.p.p.], anche gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria [57 c.p.p.] procedono al sequestro delle merci [253, 316-320, 321-323, 3531-2 c.p.p.], osservando le norme sull’istruzione formale. L’autorità giudiziaria competente dispone la vendita coattiva immediata delle merci stesse nelle forme di cui all’articolo [625] del codice di procedura penale.
La condanna importa l’interdizione dall’esercizio di attività commerciali o industriali per le quali sia richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza da parte dell’autorità e la pubblicazione della sentenza.”
L’art. 501-bis è stato inserito dal d.l. n. 704/1976 convertito con modificazioni nella l. n. 787/1976 e prevede due fattispecie criminose che hanno come oggetto materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità (tra cui certamente si annoverano le mascherine e i gel igienizzanti). Si tratta di un intervento diretto a sanzionare comportamenti speculativi. Lo scopo era quello di frenare i fenomeni tipici di quel tempo, come l’accaparramento di beni di consumo con conseguente rarefazione delle merci che portava ad un aumento dei prezzi, con indebito profitto.
Il bene giuridico tutelato dalla norma è costituito dagli interessi economici facenti capo ad una collettività di consumatori e coincidenti con il bene dell’economia pubblica.
Nel comma 1° si individua una condotta generica consistente nel compiere manovre speculative intese come tutti quegli atti che procurano un guadagno superiore rispetto a quello che si conseguirebbe seguendo i principi di una normale attività commerciale.
Tale fattispecie sembra ben aderire alle condotte contestate ai Farmacisti che praticano rincari ingiustificati. Tuttavia, la Suprema Corte, che detta le linee interpretative a cui i Giudici dovranno attenersi, pur affermando che “ai fini della sussistenza del reato di manovre speculative su merci, può integrare in astratto una manovra speculativa anche l’aumento ingiustificato dei prezzi causato da un singolo commerciante, profittando di particolari contingenze del mercato”, ha precisato anche che “…perché ciò si verifichi è pur sempre necessario che tale condotta presenti la connotazione della pericolosità prevista dall’art. 501-bis, nei confronti dell’andamento del mercato interno e, cioè, che essa, per le dimensioni dell’impresa, la notevole quantità delle merci e la possibile influenza sui comportamenti degli altri operatori del settore, possa tradursi in un rincaro dei prezzi generalizzato o, comunque, diffuso. Invero, la consumazione del reato richiede la sussistenza di comportamenti di portata sufficientemente ampia da integrare un serio pericolo per la situazione economica generale, con il rilievo che la locuzione «mercato interno», contenuta nella citata norma, rende certamente configurabile la fattispecie criminosa anche quando la manovra speculativa non si rifletta sul mercato nazionale, ma soltanto su di un «mercato locale», però il pericolo della realizzazione degli eventi dannosi deve riguardare una zona abbastanza ampia del territorio dello stato, in modo da poter nuocere alla pubblica economia” (Cass. VI, n. 14534/1989).
Tale giurisprudenza è, di fatto, la più recente e autorevole in materia. Dunque, si può sostenere che difficilmente la Pubblica Accusa potrà sostenere validamente in giudizio che una Farmacia, di per sé sola, riesca a influenzare “una zona abbastanza ampia del territorio dello stato, in modo da poter nuocere alla pubblica economia”. In ogni caso, laddove l’Accusa riuscisse nell’intento le conseguenze sarebbero nefaste, come ben si evince dalle pene e dalle misure accessorie indicate nel testo dell’articolo 501 bis, come sopra fedelmente riportato.
Medesime sono le considerazioni che si possono muovere sulla condotta prevista dal comma 2°, che consiste nel sottrarre all’utilizzazione o al consumo rilevanti quantità delle merci indicate nel comma 1° (tra cui, come detto, certamente rientrano mascherine e gel igienizzanti). Anche in questo caso, come da giurisprudenza consolidata, è necessario che la sottrazione all’utilizzazione o al consumo concerna «rilevanti quantità» e cioè comportamenti di portata sufficientemente ampia e tale da costituire un serio pericolo per la situazione economica generale (Cass. VI, n. 2385/1983).
Sebbene la fattispecie che viene oggi contestata potrà difficilmente sfociare in una condanna penale, i pregiudizi immediati che crea (spese legali) e (sequestro dei beni) sono tali da rendere antieconomici le condotte speculative.
Ciò premesso, data la dovuta informazione di cui sopra, Federfarma Piemonte, quale socio di capitale della Farmatutela SrL, nel rispetto della politica di contrasto a tali speculazioni, ha chiesto ai propri soci avvocati di rifiutare la difesa agli associati indagati per il reato in oggetto, laddove abbiano praticato ricarichi non giustificati e non giustificabili in ragione della situazione contingente.
I soci della Farmatutela hanno accolto con favore tale invito, condividendone il rilievo etico/morale.