Aggiornamenti Giurisprudenziali – Avv. Marco Ottino.
Segnalo una recente pronuncia del Tribunale di Salerno – Giudice per le Indagini Preliminari, ordinanza del 02/04/2020 – relativa alla convalida di un sequestro preventivo disposto ex art. 321 c.p.p. in relazione all’art. 501 bis c.p. per pratiche speculative sul prezzo di vendita delle mascherine.
Con tale pronuncia, il GIP ha ritenuto, in quel caso specifico, che la condotta posta in essere dall’indagato (di cui non è dato sapere qualità e capacità di influenza sul mercato locale), fosse in grado di influenzare i comportamenti degli altri operatori economici di settore, così determinando un serio pericolo per la situazione economica generale.
Ritengo che tale pronuncia non possa trovare applicazione in relazione all’ordinaria attività di Farmacia – come già chiarito nel precedente parere pubblicato sul sito della Farmatutela (www.farmatutela.com) alla sezione “News”, al titolo “Vendita di mascherine protettive e gel igienizzanti con ricarichi “speculativi” – Art. 501 bis c.p. – Profili penali ascrivibili al Farmacista” – poichè difficilmente la Pubblica Accusa potrà sostenere in giudizio che una Farmacia, di per sé sola, riesca a influenzare “una zona abbastanza ampia del territorio dello stato, in modo da poter nuocere alla pubblica economia”.