Avv. Marco Ottino – IL COLLABORATORE FARMACISTA PUO’ RIFIUTARSI DI EFFETTUARE VACCINI E TEST ANTI-COVID? ALCUNI CHIARIMENTI SUL PUNTO.
Il 29 marzo 2021, di intesa tra Federfarma, Assofarm, Governo, Regioni e Province Autonome, è stato siglato l’Accordo Quadro per la somministrazione dei vaccini anti-Covid in farmacia da parte del farmacista, in attuazione di quanto previsto dalla legge di Bilancio e dal decreto “Sostegni”.
Lo schema dell’Accordo, che definisce gli aspetti tecnico-organizzativi per la somministrazione dei vaccini anti-Covid da parte dei farmacisti in farmacia, prevede la possibilità per il farmacista di partecipare attivamente alla campagna vaccinale, con disponibilità su base volontaria.
Ogni farmacista può, dunque, far pervenire la propria adesione e la propria disponibilità al titolare di farmacia o alla società che detiene la titolarità dell’esercizio farmaceutico, così aderendo all’obbligo di sottoporsi ai corsi di formazione ed ai protocolli nell’ambito dei quali può essere inoculato il vaccino.
Non è rinvenibile, tuttavia, alcuna norma che investa il farmacista dell’obbligo di effettuare i vaccini, né è sostenibile allo stato della legislazione d’emergenza che nelle mansioni del collaboratore farmacista possa rientrare l’onere di effettuare vaccinazioni.
Se, dunque, l’attività non rientra fra quelle previste ordinariamente a carico del collaboratore farmacista, non è conseguentemente possibile sanzionare disciplinarmente un suo eventuale rifiuto; si tratterebbe infatti di un rifiuto di eseguire mansioni non proprie e per le quali non ha dato disponibilità, in quanto contrattualmente non previste all’atto dell’assunzione, non regolamentate nel CCNL, né imposte, infine, dalla legislazione d’emergenza.
Ne consegue che, non essendo le mansioni in oggetto contrattualmente regolamentate, né legislativamente imposte, il rifiuto non è disciplinarmente sanzionabile ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, né, dunque, l’eventuale licenziamento potrebbe essere configurabile come un licenziamento per giusta causa.
Pari rilievi si possono formulare per le attività di test sierologici e tamponi rapidi.
Al fine di ovviare al problema può essere pertanto opportuno inserire nelle lettere di assunzione dei nuovi collaboratori tali specifiche mansioni e, comunque, raccogliere l’adesione dei collaboratori a tali attività prima di aderire alle Convenzioni.