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Avv. Marco Ottino – FARMACISTA E ATTIVITA’ VACCINALE ANTI-COVID. I RISCHI E LE TUTELE PREVISTE.

Tra le novità dal Decreto Legge n. 44 del 1.4.2021 vi è l’introduzione del cd. “scudo penale” per gli operatori sanitari – farmacisti compresi – a copertura delle attività di somministrazione dei vaccini contro il Sars-Cov-2.

Viene pertanto esclusa, con efficacia retroattiva, la punibilità per i delitti di cui all’art. 590 c.p. (lesioni personali colpose) e art. 589 c.p. (omicidio colposo) verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino “quando l’uso  del  vaccino  è  conforme  alle indicazioni   contenute   nel   provvedimento    di    autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e  alle circolari pubblicate  sul  sito  istituzionale  del  Ministero  della salute relative alle attività di vaccinazione” (art. 3 DL citato).

Affinché la tutela prevista possa applicarsi appieno, è pertanto necessario il rispetto da parte del Farmacista delle procedure e dei protocolli previsti nell’Accordo Quadro tra Governo, le Regioni, le Provincie Autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione dei vaccini anti-Covid in farmacia da parte del farmacista.

Laddove, infatti, il Farmacista:

  1. completi profittevolmente il corso formativo dell’Istituto Superiore di Sanità, il quale ha la precipua finalità di formare il Farmacista vaccinatore sulle modalità di raccolta dell’anamnesi vaccinale, sulle procedure di inoculazione e sulle procedure da seguire in caso di reazione avversa;
  2. completi l’esercitazione pratica di inoculazione (e ne attesti l’avvenuta esecuzione mediante la trasmissione dell’Allegato 3 dell’Accordo Quadro);
  3. rispetti tutte le procedure indicate nell’Allegato 1) (Modulo di adesione) e nell’Allegato 2 (Misure di sicurezza per effettuare in Farmacia il servizio di somministrazione dei vaccini anti sars-cov-2);
  4. raccolga correttamente e compiutamente il modulo di consenso informato alla vaccinazione anti-covid (Allegato 4), comprensivo di entrambe gli allegati, conservandone copia scritta per 10 anni (termine ultimo di prescrizione di eventuali azioni civili risarcitorie);
  5. ponga in essere diligentemente, in caso di reazione avversa, tutte le procedure apprese durante la formazione di cui al punto 1) del presente elenco, a tal fine eventualmente assistito dalla disponibilità̀ del contenuto del carrello/borsa di emergenza, che dovrà̀ essere sempre verificato all’inizio di ogni giornata vaccinale e mantenuto nella sua consistenza originaria;

non potrà essere penalmente imputabile delle lesioni o dell’evento morte eventualmente occorso al vaccinato – dunque delle conseguenze della reazione avversa – né essere chiamato in sede civile a rispondere del risarcimento del danno dallo stesso patito.

Di contro, laddove il Farmacista non rispetti anche solo una delle procedure sopra descritte o richiamate e tale omissione assuma la veste di causa (o concausa sufficiente) nella verificazione della lesione o dell’evento morte patito dal vaccinato, lo stesso potrà essere punibile per il delitto di cui all’art. 590 c.p. (lesioni personali colpose) o 589 c.p. (omicidio colposo), nonché essere chiamato a risarcire il danno economico patito dal destinatario della lesione o dagli eredi del vaccinato, se deceduto in conseguenza diretta dell’inoculazione.

Giova, inoltre, ricordare che:

  1. la responsabilità penale è personale, dunque il soggetto imputabile per i reati sopra citati sarà il Farmacista persona fisica che ha eseguito impropriamente la procedura vaccinale;
  2. potrà essere, eventualmente, punibile altresì il titolare della Farmacia (o il legale rappresentante pro tempore della società che esercita l’attività di farmacia), esclusivamente laddove questo abbia omesso la dovuta vigilanza sulle procedure eseguite o sui titoli dell’esecutore – c.d. culpa in vigilando e/o in eligendo;
  3. la responsabilità civile si estenderà in ogni caso dal Farmacista esecutore alla Farmacia, vuoi che l’esecutore ne sia il titolare, vuoi che ne sia un dipendente, la quale risponderà in solido con quest’ultimo di ogni danno patito dal vaccinato.

Per tale ragione, è pertanto opportuno che il titolare di farmacia o il legale rappresentante pro tempore della società titolare dell’esercizio farmaceutico verifichi efficacia e validità delle coperture assicurative in essere sull’atto professionale, con riguardo tanto alla congruità della copertura economica, che alla corretta operatività delle garanzie.

 

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