I RECENTI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI – di Martina Boggetto, Dottore Commercialista –
Lo scorso giugno 2021, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’ormai consueta Circolare Ministeriale (n. 7/E/2021) che, da qualche anno a questa parte, viene divulgata con l’arduo compito di guidare il contribuente tra le varie norme e disposizioni di prassi relative alla fruizione di detrazioni e deduzioni previste dal Legislatore, per il tramite della dichiarazione annuale dei redditi.
Da questa, tra gli altri, sono emersi chiarimenti in merito all’obbligo introdotto dalla Legge di Bilancio 2020, secondo cui, a partire dal 1° gennaio 2020, gli oneri disciplinati dall’art. 15 del TUIR o altre disposizioni sui quali spetta la detrazione del 19% devono essere pagati con un metodo di pagamento “tracciabile” al fine del riconoscimento della detrazione.
Come è ormai noto, restano in ogni caso esclusi da tale obbligo i pagamenti sostenuti per l’acquisto di:
- medicinali: tra questi sono compresi i farmaci “da banco”, anche omeopatici, preparazioni galeniche e ticket sanitari. Per quanto riguarda i farmaci veterinari non è prevista espressamente l’esclusione, per questo motivo si consiglia il pagamento con strumenti tracciabili;
- dispositivi medici: si tratta di prodotti dichiarati conformi con certificazioni e attestati di conformità e che riportano la marchiatura CE, in base alle direttive europee di settore (comprese le protesi);
- prestazioni sanitarie (da strutture SSN): vi rientrano ad esempio analisi, terapie, cure odontoiatriche, visite specialistiche, prestazioni chirurgiche a condizione che siano rese da strutture, pubbliche o private, accreditate al Servizio Sanitario Nazionale;
- oneri deducibili dal reddito: su tali oneri, l’obbligo di tracciabilità non si estende;
- oneri con detrazione diversa dal 19%, quindi 26%, 30%/35%: sono oneri riferiti ad erogazioni liberali ad Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale, che già prevedono l’obbligo di tracciabilità. Analoga previsione era già espressamente prevista per una serie di altre erogazioni liberali (a società/associazioni sportive dilettantistiche, ad enti per attività culturali/artistiche o a favore degli enti dello spettacolo, per iniziative umanitarie).
Per tutte le altre spese sulle quali spetta una detrazione del 19%, sono quindi richiesti pagamenti “tracciabili” e per tali si intendono quelli che avvengono mediante:
- pagamenti bancari o postali e bollettini postali;
- carte di credito, debito, prepagate, assegni bancari e circolari;
- “altri sistemi di pagamento” (ex art. 23, D.Lgs. n. 241/97).
I requisiti da rispettare per operare la detrazione/deduzione di tali oneri in sede di dichiarazione dei redditi, in generale, sono:
- principio “di cassa”, bisogna quindi fare riferimento alla data riportata sul documento di spesa, nel presupposto che la stessa coincida con la data del pagamento;
- sostenimento della spesa che deve “rimanere a carico” del contribuente, dovendo fare particolare attenzione alle situazioni in cui si verifichi un “riaddebito” della stessa. La deduzione/detrazione spetta infatti solo per la quota di spesa rimasta effettivamente a carico del contribuente, quindi, in generale, non si possono detrarre spese che risultano rimborsate nel medesimo anno (in presenza di rimborso in anni successivi, occorre applicare la tassazione separata dell’onere dedotto/detratto in precedenza);
- obbligo di conservazione “documentale”, con indicazione del soggetto che ha sostenuto l’onere ed al quale è intestato il documento che certifica la spesa. Se il documento di spesa è intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese sono suddivise, in relazione al loro effettivo sostenimento, tra i genitori. Questi ultimi possono comunque ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento annotando sul documento comprovante la spesa stessa, la percentuale di ripartizione.
Come anticipato, con la C.M. 7/E/2021, l’Agenzia delle Entrate torna sui precedenti chiarimenti già forniti in sede di interpello anche per quanto attiene la documentazione necessaria per attestare la tracciabilità della spesa. In particolare, viene chiarito che l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” viene dimostrato, in via principale, “mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio”; in alternativa, mediante prova cartacea della transazione e cioè con ricevuta del versamento bancario/postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito/credito, estratto conto, copia bollettino postale o del Mav e dei pagamenti con PagoPa o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati. Anche l’estratto conto bancario costituisce una possibile prova opzionale, residuale e non aggiuntiva, che il contribuente può utilizzare a proprio vantaggio nel caso non abbia disponibili altre prove dell’utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili.