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Promozione dei servizi in farmacia: le nuove regole sulla pubblicità.

Il DL “Salva infrazioni” (convertito con L. 103/2023) ha riformulato il precedente divieto in materia di pubblicità nel settore sanitario, con interessanti riflessi applicativi sulle attività di promozione dei servizi offerti dalle farmacie.

Il divieto di nuova formulazione appare più ampio e meno “severo”. Tuttavia, il tenore letterale è di difficile interpretazione e l’effettiva applicabilità andrà valutata caso per caso.

Promozione dei servizi in farmacia: le nuove regole sulla pubblicità

L’intervento normativo

Con la legge n. 103/2023 del 10 agosto 2023, è stato convertito il Decreto Legge 69/2023, cosiddetto decreto “Salva infrazioni” poiché recante “disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”.

Tramite tale intervento normativo è stato così introdotto un correttivo della normativa in materia di pubblicità nel settore sanitario, per recepire le osservazioni della Commissione europea.

L’art. 1, comma 525, L. 145/2018 (Legge Finanziaria 2019), nella sua formulazione originaria, prevedeva un generale divieto di fornire informazioni a carattere promozionale o suggestivo. Tale divieto è stato ritenuto dalla Commissione Europe incompatibile con le norme UE in tema di diritto di stabilimento e prestazione di servizi.

L’art. 6 della L. 103/2023 ha quindi modificato il menzionato art. 1, comma 525 della Legge Finanziaria 2019.

In base alla nuova formulazione risulta oggi vietato veicolare “elementi a carattere attrattivo e suggestivo, tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, che possano determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari”.

In buona sostanza, il divieto è oggi limitato ai casi in cui la comunicazione commerciale abbia ad oggetto offerte, sconti o promozioni che possano determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari per carattere attrattivo e suggestivo.

Il testo precedentemente in vigore, invece, escludeva tout court la possibilità di fornire qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, a prescindere dal fatto che la relativa comunicazione potesse o meno determinare ricorsi impropri a trattamenti sanitari.

I riflessi applicativi

Il divieto continua, logicamente, a riguardare le strutture sanitarie private e gli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, pertanto anche i farmacisti (anche se operanti presso parafarmacie).

Inoltre, la nuova disposizione (quanto la precedente) ha come campo di applicazione le attività promozionali che il farmacista titolare vorrà adottare per pubblicizzare i servizi offerti dalla propria farmacia.

Difficile, tuttavia, individuare criteri precisi di applicazione, mentre l’effettiva applicabilità andrà valutata caso per caso.

A titolo di esempio, sembrerebbero rientrare nel perimetro applicativo del divieto le iniziative di fidelizzazione, con dinamiche di accumulo punti, carte fedeltà, ecc.

In questi casi sembrerebbe piuttosto evidente l’elemento di carattere attrattivo e suggestivo, con la conseguenza che andrebbero esclusi i servizi sanitari offerti dalla farmacia tra i comportamenti che consentono, a titolo di esempio, di accumulare punti sulla carta fedeltà.

Da questo punto di vista, si può pertanto trarre una regola applicativa generale con riguardo alla promozione delle attività della Farmacia dei Servizi che potrà essere effettuata unicamente nel rispetto dei limiti normativi sopra descritti, con particolare attenzione alle modalità di comunicazione, nonché alla natura del servizio offerto.

Le sanzioni

Il mancato rispetto delle disposizioni sulle comunicazioni informative sanitarie può comportare una responsabilità deontologica.

In tali casi, pertanto, la competenza è degli Ordini professionali sanitari territoriali che potranno procedere in via disciplinare nei confronti dei professionisti o delle società iscritti, con facoltà di segnalare le violazioni all’AGCM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza.

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