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Deducibilità fiscale e contabile delle spese di ristrutturazione della farmacia: guida completa

Le spese di manutenzione, ristrutturazione, riparazione e ammodernamento sono fondamentali per mantenere in efficienza una farmacia. Tuttavia, è importante comprendere come queste spese siano trattate sia dal punto di vista contabile che fiscale.

Deducibilità fiscale e contabile delle spese di ristrutturazione della farmacia: guida completa

Manutenzione ordinaria e straordinaria in farmacia

Un primo importante distinguo va effettuato tra le spese di manutenzione ordinaria e quelle di manutenzione straordinaria:

  • Manutenzione ordinaria: include le attività ricorrenti, come pulizia, verniciatura, riparazioni o la sostituzione di parti usurate. Questi interventi sono finalizzati a mantenere i beni in buono stato di funzionamento, senza modificarne la capacità o produttività.
  • Manutenzione straordinaria: Si tratta di interventi significativi, come ampliamenti, ammodernamenti e sostituzioni, che incrementano la capacità, la sicurezza o la produttività dei beni e ne prolungano la vita utile.

Dal punto di vista contabile, la manutenzione ordinaria viene imputata direttamente a Conto Economico, mentre la manutenzione straordinaria va capitalizzata nello Stato patrimoniale e ammortizzata negli esercizi successivi.

Spese di manutenzione straordinaria: beni di proprietà o di terzi

Un’ulteriore distinzione va effettuata per le spese di manutenzione straordinaria, che possono riguardare sia beni di proprietà della farmacia che beni di terzi (es. locazione):

  • Se effettuate su beni di proprietà della farmacia, queste spese vanno capitalizzate come incremento del costo del bene e ammortizzate insieme al bene stesso.
  • Se effettuate su beni di terzi, le spese vengono capitalizzate tra le “Altre immobilizzazioni immateriali” e ammortizzate nel periodo minore tra l’utilità futura delle spese sostenute e la durata residua del contratto di locazione.

Ristrutturazioni immobiliari: aspetti contabili

Nel caso specifico delle ristrutturazioni immobiliari, se i costi riguardano un intervento di ampliamento o ammodernamento dell’immobile, che comporta un aumento significativo di produttività, sicurezza o vita utile:

  • Se l’immobile è di proprietà della farmacia, i costi andranno ad incrementare il valore dell’immobile e saranno ammortizzati con l’aliquota propria del fabbricato.
  • Se l’immobile è di proprietà di terzi, i costi andranno iscritti nello Stato Patrimoniale, tra le Altre immobilizzazioni immateriali, e saranno ammortizzati nel periodo residuo del contratto di locazione o nel periodo di utilità futura.

Trattamento fiscale delle spese di ristrutturazione della farmacia

Ai fini fiscali, il trattamento delle spese di ristrutturazione e manutenzione straordinaria è piuttosto flessibile. Non è richiesta un’indagine approfondita sulla natura delle spese, che rimane esclusivamente a discrezione del contribuente, il quale deve redigere il bilancio ai fini civilistici.

Le spese di manutenzione straordinaria capitalizzate non sono soggette a limiti di deducibilità fiscale. Se tali spese sono imputate come incremento del costo del bene, gli ammortamenti saranno calcolati sull’intero valore incrementato, anche ai fini fiscali.

Detrazioni fiscali per ristrutturazione della farmacia

Le spese di ristrutturazione della farmacia possono dare diritto anche a detrazioni fiscali. Per lavori effettuati entro il 2024, è possibile ottenere una detrazione del 50% delle spese sostenute, con un limite massimo di € 96.000. Tuttavia, queste detrazioni non spettano a SRL e SPA, ma solo alle farmacie ditte individuali o SNC/SAS; inoltre sono applicabili solo su immobili patrimoniali (cioè non strumentali all’esercizio dell’impresa o beni merce), ovvero su immobili non utilizzati come beni strumentali per l’attività dell’impresa. Si tratta generalmente di immobili che rappresentano un investimento finanziario, piuttosto che un’attività produttiva.

Per l’anno 2025, l’agevolazione sembrerebbe confermata, tuttavia con una riduzione della percentuale dal 50% al 36% e del tetto massimo da €96.000 a € 48.000.

Ristrutturazioni e investimenti 4.0: cosa include e cosa esclude

Per quanto riguarda gli investimenti 4.0, che possono interessare la Farmacia (magazzini automatizzati e interconnessi gestiti da sistemi informatici), è importante notare che i fabbricati non rientrano tra gli investimenti agevolabili per industria 4.0.

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 896 del 2021, ha chiarito che tra gli oneri accessori agevolabili sono inclusi anche i costi relativi alle piccole opere murarie, sempre che non abbiano una consistenza volumetrica significativa e non rientrino nella categoria di “costruzioni”.

Farmatutela è pronta a supportarti per offrirti soluzioni su misura per ogni esigenza legale nel mondo farmaceutico.

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