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Innovazione tecnologica e dispensazione del farmaco: dal caso touchscreen all’AI Act

Con una nota del 16 gennaio 2026, emanata a seguito di una richiesta di chiarimenti della FOFI, il Ministero della Salute ha affrontato il tema della vendita di medicinali mediante sistemi basati su totem touchscreen.

Il caso esaminato riguardava una soluzione tecnologica che consentiva al cittadino di selezionare un medicinale tramite uno strumento digitale – definito appunto “totem” – ubicato presso una farmacia o parafarmacia, per ricevere successivamente il prodotto mediante consegna all’interno della farmacia da parte di personale non farmacista oppure a domicilio.

Secondo il Ministero della Salute, tale modalità operativa non risulta compatibile con il quadro normativo vigente. Al di là della specifica soluzione presa in esame, il chiarimento offre però l’occasione per una riflessione più ampia sul rapporto tra innovazione tecnologica, ruolo del farmacista e tutela della salute pubblica.

Innovazione tecnologica e dispensazione del farmaco: dal caso touchscreen all'AI Act

La posizione del Ministero della Salute

Nella propria analisi, il Ministero richiama anzitutto il principio generale sancito dall’art. 122 del Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie), secondo cui la vendita dei medicinali è riservata alle farmacie sotto la responsabilità del farmacista. Viene inoltre richiamato l’art. 5 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito nella Legge 4 agosto 2006 n. 248, che ha consentito la vendita dei medicinali senza obbligo di prescrizione anche presso gli esercizi commerciali autorizzati (parafarmacie), purché alla presenza e sotto la responsabilità di un farmacista abilitato.

Il sistema totem touchescreen, ad avviso del Ministero, non risulta riconducibile né alla vendita tradizionale presso il punto vendita né alla disciplina del commercio elettronico dei medicinali prevista dagli artt. 112-quater e seguenti del D.Lgs. 219/2006.

Tale conclusione è coerente con un principio che caratterizza da sempre la normativa del settore: la dispensazione del farmaco non costituisce una mera attività commerciale o logistica, ma un atto professionale che richiede il presidio del farmacista. È a partire da questo principio – non dalla diffidenza verso la tecnologia – che occorre leggere la posizione ministeriale.

Un principio da conciliare con l’innovazione

La nota è destinata a riproporsi come riferimento, perché l’evoluzione tecnologica sta trasformando in profondità le modalità con cui cittadini e pazienti accedono ai servizi sanitari e farmaceutici. Pensiamo ai locker farmaceutici per il ritiro automatizzato di prodotti già acquistati, alle piattaforme di assistenza virtuale, ai chatbot basati sull’intelligenza artificiale: strumenti molto diversi tra loro, accomunati dalla stessa domanda di fondo – fino a che punto la tecnologia può supportare l’attività del farmacista senza sostituirne il ruolo?

L’attuale impianto normativo, pienamente coerente con le finalità di tutela della salute pubblica, rende complessa la piena integrazione di molte soluzioni oggi disponibili. Non sorprende quindi che strumenti come i locker farmaceutici o altre forme di automazione avanzata presentino profili di difficile compatibilità con una disciplina concepita in un contesto tecnologico profondamente diverso da quello attuale.

Vale la pena osservare che alcuni Paesi europei stanno percorrendo strade diverse. In Germania, ad esempio, i locker farmaceutici per la dispensazione di medicinali senza obbligo di prescrizione sono ammessi in determinate condizioni, nell’ambito di un modello che mantiene la responsabilità del farmacista pur consentendo modalità operative più flessibili. Analoghe sperimentazioni sono in corso nei Paesi Bassi e in alcuni Cantoni svizzeri. Non si tratta di modelli privi di criticità, ma segnalano che il bilanciamento tra presidio professionale e innovazione operativa non ha una risposta univoca a livello europeo.

Il ruolo della farmacia dei servizi

Questa tensione assume rilievo particolare nel contesto della farmacia dei servizi, che negli ultimi anni ha progressivamente ampliato il proprio perimetro attraverso attività di telemedicina, screening, test diagnostici e nuove prestazioni sanitarie. In questo scenario la tecnologia è un fattore abilitante: migliora l’accessibilità, semplifica alcuni processi, favorisce l’integrazione tra professionisti e pazienti.

Allo stesso tempo, l’introduzione di nuovi strumenti richiede una costante attenzione ai profili di responsabilità professionale, compliance normativa e tutela della salute. La farmacia dei servizi non cresce nonostante il ruolo del farmacista, ma attraverso di esso: ed è proprio questo equilibrio che rende rilevante la questione posta dalla nota ministeriale.

La sfida dell’intelligenza artificiale

Le stesse riflessioni si ripropongono, con ancor maggiore urgenza, rispetto ai sistemi di intelligenza artificiale. Sempre più operatori stanno sviluppando strumenti AI capaci di fornire informazioni ai cittadini, rispondere a domande frequenti, orientare gli utenti verso determinati servizi o supportare le attività di front-office — tecnologie che possono migliorare l’accessibilità dei servizi, ottimizzare i processi e liberare risorse da destinare ad attività a maggior valore professionale.

Anche il legislatore europeo si sta muovendo in questa direzione. Il Regolamento (UE) 2024/1689 sull’intelligenza artificiale (AI Act) non vieta l’utilizzo di tali strumenti, ma introduce un sistema di regole basato sul livello di rischio delle applicazioni impiegate. Tra i principi cardine del nuovo quadro normativo: trasparenza verso l’utente, supervisione umana, qualità dei dati e tracciabilità delle decisioni supportate dall’AI.

È importante sottolineare che i sistemi di intelligenza artificiale impiegati in ambito sanitario — inclusi quelli destinati a supportare la dispensazione del farmaco o a fornire informazioni ai cittadini — tendono a ricadere nella categoria delle applicazioni ad “alto rischio” ai sensi dell’Allegato III dell’AI Act. Ciò comporta obblighi specifici in capo ai fornitori e agli utilizzatori (ossia le farmacie), che possono includere procedure di valutazione della conformità, requisiti documentali, misure di gestione del rischio e garanzie di supervisione umana. Per i titolari di farmacia che intendono adottare tali strumenti, il quadro normativo richiede pertanto una valutazione preventiva consapevole che va ben oltre la semplice scelta della soluzione tecnologica.

Questi principi appaiono peraltro coerenti con i valori che caratterizzano la professione farmaceutica. L’intelligenza artificiale può rappresentare un efficace strumento di supporto; diverso sarebbe immaginare che possa sostituire integralmente il giudizio professionale o il rapporto diretto con il cittadino nelle attività che l’ordinamento riserva al farmacista.

Innovazione e tutela della salute: una prospettiva comune

La nota ministeriale sui touchscreen è la conseguenza di un quadro normativo costruito quando locker farmaceutici, chatbot e sistemi di intelligenza artificiale semplicemente non esistevano. Applicarlo agli strumenti di oggi produce inevitabilmente delle tensioni — e il confronto con altri ordinamenti europei mostra che queste tensioni possono essere risolte in modi diversi, senza necessariamente rinunciare alla centralità del farmacista.

La vera questione non è scegliere tra innovazione e tutela della salute. È capire se l’attuale assetto normativo sia in grado di accompagnare l’evoluzione tecnologica, oppure se — e in quale misura — sia necessario un aggiornamento che consenta l’adozione di nuovi strumenti senza sacrificare sicurezza, appropriatezza e responsabilità professionale.

Il futuro della regolazione del settore sarà sempre più chiamato a confrontarsi con questo equilibrio. La nota del Ministero non chiude il dibattito: lo apre.

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