Farmacista esperto in nutrizione e attività online: P.IVA, codice ATECO e ENPAF
Negli ultimi anni il farmacista esperto in nutrizione ha conquistato uno spazio professionale sempre più riconosciuto, anche al di fuori del bancone della farmacia. Webinar, profili social, consulenze in videochiamata, contenuti divulgativi su YouTube, Instagram e altri social network: l’attività libero-professionale del farmacista in ambito nutraceutico, nutrizionale e di counseling sui corretti stili di vita si svolge oggi, sempre più spesso, online.
Farmatutela ha già affrontato il tema sotto due profili diversi: i limiti sostanziali dell’attività consulenziale (leggi l’articolo “Consulenza in campo nutrizionistico del farmacista: limiti e regole”) e la possibilità di renderla a pagamento anche all’interno della farmacia (leggi l’articolo “Consulenza del farmacista in ambito nutrizionale: può essere a pagamento?”).
In questo articolo affrontiamo il passaggio successivo, che è quello su cui molti farmacisti chiedono il nostro supporto: una volta chiarito che la consulenza è possibile e può essere remunerata, come si organizza in chiave libero-professionale autonoma? Serve aprire la partita IVA? Quale codice ATECO scegliere? E che impatto ha tutto questo sull’ENPAF?
Il punto di partenza: il farmacista esperto in nutrizione non è una nuova professione
Conviene chiarire subito un equivoco. L’espressione “farmacista esperto in nutrizione” descrive una specializzazione professionale di fatto, frutto di un percorso formativo aggiuntivo (master, corsi specialistici, laurea in scienze dell’alimentazione e nutrizione). Non corrisponde, però, a una nuova professione sanitaria autonoma: l’ordinamento italiano riserva l’istituzione di nuove figure professionali sanitarie alla normativa statale, e a oggi tale figura non è stata introdotta.
La conseguenza pratica è importante: le competenze esercitabili restano quelle del farmacista, all’interno del perimetro delineato dal D.Lgs. 206/2007 (art. 51, comma 1, lett. g) e dal Codice Deontologico, e nel rispetto delle riserve di altre professioni sanitarie (medico, biologo nutrizionista, dietista). Il titolo qualifica la competenza del professionista, non ne amplia le attività riservate.
Dalla farmacia all’online: cosa cambia davvero
Sul piano dei limiti sostanziali (cosa è lecito fare e cosa no, in particolare in materia di elaborazione di diete) la dimensione online non muta il quadro: vale quanto già illustrato nei precedenti approfondimenti di Farmatutela. Il farmacista può svolgere attività di divulgazione, educazione alimentare, counseling sull’uso di integratori e nutraceutici e consulenza sui corretti stili di vita, evitando però di sconfinare in valutazioni clinico-nutrizionali, diagnosi, elaborazione di schemi alimentari personalizzati o presa in carico del cliente come “paziente”.
Quello che cambia, e merita attenzione, è il contesto operativo:
- l’attività lascia traccia documentale (post, video, screenshot di chat, archivi cloud delle videocall): in caso di accertamento da parte di un Ordine o delle Autorità di vigilanza, il materiale è facilmente acquisibile;
- la comunicazione professionale online deve essere valutata alla luce di diversi livelli normativi: le disposizioni in materia di pubblicità sanitaria, ove applicabili, la disciplina sui claims nutrizionali e salutistici relativi ad alimenti e integratori (Reg. CE n. 1924/2006), nonché le regole contenute nel Codice Deontologico del Farmacista;
- l’attività è prevalentemente a pagamento e di norma rivolta a una pluralità indeterminata di clienti, il che la sposta dal piano della consulenza occasionale a quello dell’attività professionale strutturata, con tutte le conseguenze fiscali e previdenziali.
È qui che entrano in gioco P.IVA, ATECO e ENPAF.
Quando serve aprire la partita IVA
La regola generale è nota: l’abitualità e l’organizzazione dell’attività, anche senza significativi mezzi propri, fanno scattare l’obbligo di apertura della partita IVA. Per il farmacista che imposta una propria attività di counseling online, con un proprio sito o un proprio profilo professionale, un listino prezzi, un sistema di prenotazione delle consulenze, una modulistica strutturata e un volume di prestazioni anche solo modesto ma ricorrente, la soglia dell’abitualità è normalmente integrata, indipendentemente dal numero di clienti effettivi nel singolo mese.
Restano poche le ipotesi residuali di prestazione occasionale, gestibile con la sola ritenuta d’acconto: si tratta tipicamente di interventi sporadici (un singolo webinar, una collaborazione una tantum con una rivista), prive di organizzazione propria e non destinate a ripetersi. Per l’attività libero-professionale online vera e propria, la partita IVA è dunque, di norma, necessaria.
Il codice ATECO: cosa è cambiato con la classificazione 2025
Fino al 2024, il codice di riferimento per il farmacista professionista che svolgeva attività in forma autonoma a partita IVA era, nella prassi, il 74.90.99 – “Altre attività professionali n.c.a.”.
Con l’entrata in vigore della nuova classificazione ATECO 2025 (operativa dal 1° aprile 2025), il quadro è diventato meno lineare. In alcuni documenti applicativi e nelle istruzioni relative agli ISA, l’attività professionale del farmacista risulta oggi ricondotta al codice 96.99.99 – “Tutte le altre attività varie di servizi alla persona n.c.a.”.
Pur rappresentando un importante elemento interpretativo, tale indicazione non deve essere letta come una qualificazione definitiva e generalizzata di ogni attività svolta dal farmacista in forma autonoma. Come noto, infatti, il codice ATECO ha finalità prevalentemente statistiche e fiscali e non attribuisce né modifica competenze professionali.
Per il farmacista che imposta un’attività di consulenza nutrizionale online, counseling nutraceutico, educazione alimentare o supporto ai corretti stili di vita, il 96.99.99 può rappresentare un’opzione coerente. Restano tuttavia valutabili, in funzione delle concrete modalità di svolgimento dell’attività, anche codici alternativi quali:
- 74.90.99 – Altre attività professionali n.c.a., che mantiene una collocazione più neutra sotto il profilo professionale;
- 86.90.29 – Altre attività paramediche indipendenti n.c.a., da valutare con particolare cautela, poiché potrebbe risultare più facilmente associabile ad attività di natura sanitaria o paramedica.
In ogni caso, la scelta deve essere effettuata con il supporto del proprio consulente fiscale, tenendo conto dell’effettivo contenuto della prestazione resa. Conta infatti più la sostanza dell’attività che la denominazione del codice adottato.
ENPAF: il nodo della contribuzione
Tutti i farmacisti iscritti all’Albo sono iscritti d’ufficio all’ENPAF e tenuti alla relativa contribuzione obbligatoria. Si tratta di una contribuzione forfettaria, non parametrata al reddito prodotto, con possibilità di versamento in misura ordinaria, doppia o tripla ai fini previdenziali.
In presenza di determinati requisiti è possibile beneficiare di specifiche riduzioni contributive. È proprio sotto questo profilo che l’avvio di un’attività libero-professionale autonoma può assumere particolare rilevanza.
L’ENPAF, infatti, adotta da sempre un criterio sostanzialistico nell’individuazione dell’attività professionale del farmacista. Ciò che rileva non è tanto il codice ATECO utilizzato o la forma organizzativa adottata, quanto l’effettivo impiego delle competenze tecnico-scientifiche proprie della professione.
Da questo punto di vista, un’attività continuativa e remunerata di counseling nutraceutico, educazione alimentare o consulenza professionale online svolta in qualità di farmacista può ragionevolmente essere qualificata dall’Ente come esercizio professionale a tutti gli effetti, con possibili riflessi sulla posizione contributiva e sull’eventuale mantenimento di agevolazioni o riduzioni già riconosciute.
Si tratta di un aspetto che merita attenzione sin dalla fase di progettazione dell’attività. Nei casi dubbi può essere opportuno richiedere preventivamente all’ENPAF un riscontro scritto sulla propria posizione, così da evitare future contestazioni o richieste di integrazione contributiva.
Il regime IVA: attenzione alla qualificazione della prestazione
Un profilo spesso sottovalutato riguarda il trattamento IVA delle prestazioni rese dal farmacista nell’ambito della propria attività libero-professionale.
L’art. 10, comma 1, n. 18 del D.P.R. 633/1972 prevede l’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni sanitarie soggette a vigilanza.
Potrebbe quindi sorgere il dubbio che anche la consulenza nutrizionale online resa dal farmacista possa beneficiare dell’esenzione.
Occorre tuttavia ricordare che, per restare entro i limiti delle competenze proprie della professione farmaceutica e non invadere ambiti riservati ad altre professioni sanitarie, l’attività dovrebbe essere configurata come attività di informazione, educazione alimentare, divulgazione scientifica, supporto all’utilizzo di integratori e promozione di corretti stili di vita, evitando attività di diagnosi, presa in carico clinica o elaborazione di piani alimentari personalizzati.
In tale contesto, appare generalmente più coerente qualificare la prestazione come attività consulenziale e informativa soggetta al regime IVA ordinario, salvo specifiche valutazioni del professionista fiscale in relazione al caso concreto.
Anche sotto questo profilo è importante che impostazione contrattuale, comunicazione al pubblico, modulistica e fatturazione siano tra loro coerenti, evitando qualificazioni che possano generare dubbi sulla reale natura dell’attività svolta.
Privacy, comunicazione e responsabilità professionale: tre cautele da non trascurare
L’apertura di un’attività professionale online non comporta soltanto adempimenti fiscali e previdenziali. Esistono ulteriori profili che meritano particolare attenzione.
- Privacy e GDPR. L’attività può comportare il trattamento di informazioni relative allo stato di salute degli utenti. Occorre pertanto predisporre un’informativa privacy adeguata e individuare correttamente la base giuridica del trattamento, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale applicabile. A seconda delle concrete modalità di svolgimento del servizio, potranno trovare applicazione il consenso esplicito dell’interessato oppure altre condizioni di liceità previste dall’art. 9 del GDPR. Quando la consulenza viene resa in forma personalizzata, è inoltre opportuno disciplinare in modo chiaro finalità, limiti e caratteristiche del servizio mediante un’apposita modulistica informativa e contrattuale.
- Comunicazione online e trasparenza professionale. L’utilizzo di siti web, social network, webinar, podcast e video divulgativi richiede particolare attenzione. A seconda dei contenuti pubblicati e delle finalità perseguite, possono infatti trovare applicazione la disciplina sulla pubblicità sanitaria, le norme sui claims nutrizionali e salutistici previste dal Regolamento (CE) n. 1924/2006 e le disposizioni del Codice Deontologico del Farmacista. È importante evitare messaggi ingannevoli, promesse di risultati garantiti o affermazioni prive di adeguato fondamento scientifico. Particolare cautela deve inoltre essere prestata nelle collaborazioni con aziende produttrici di integratori, nutraceutici o altri prodotti commerciali, che dovrebbero essere sempre comunicate in modo trasparente al pubblico.
- Consenso informato, limiti della consulenza e responsabilità professionale. Quando il farmacista eroga consulenze personalizzate, soprattutto a distanza, è opportuno chiarire preventivamente l’oggetto e i limiti dell’attività svolta, precisando che la consulenza non sostituisce la valutazione del medico o di altre professioni sanitarie competenti nei casi previsti dalla legge. Una corretta informazione preventiva dell’utente rappresenta uno strumento importante sia sotto il profilo professionale sia sotto quello della gestione del rischio.
- Copertura assicurativa. Prima di avviare l’attività è opportuno verificare che la propria polizza professionale copra espressamente anche le attività di consulenza svolte online e al di fuori della farmacia, valutando eventuali integrazioni contrattuali con il proprio assicuratore.
In conclusione
Il farmacista esperto in nutrizione può oggi svolgere attività libero-professionale online, anche in forma autonoma e remunerata, valorizzando le proprie competenze nei settori della nutraceutica, dell’educazione alimentare, dell’integrazione e della promozione di corretti stili di vita.
Si tratta di un’opportunità professionale concreta e in costante crescita. Affinché tale attività possa svilupparsi in modo efficace e sostenibile, tuttavia, è fondamentale prestare attenzione sin dall’inizio agli aspetti regolatori, fiscali, previdenziali e organizzativi.
Una corretta impostazione dell’attività, infatti, consente di valorizzare le competenze professionali del farmacista riducendo il rischio di contestazioni e incertezze applicative. Dalla definizione del modello di consulenza alla gestione della posizione previdenziale, dalla documentazione contrattuale e privacy fino alla comunicazione verso il pubblico, ogni scelta iniziale contribuisce a delineare il perimetro entro cui l’attività potrà essere svolta in modo conforme e professionale.
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➡️ Consulenza del farmacista in ambito nutrizionale: può essere a pagamento?
Quando la consulenza nutrizionale può essere remunerata, come distinguerla dalla vendita di prodotti e quali accorgimenti adottare per operare nel rispetto della normativa professionale.
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