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SERVIZI ESTETICI IN FARMACIA. INQUADRAMENTO E POSSIBILI SCENARI CONTRATTUALI

L’attivazione di servizi estetici in farmacia rappresenta un’opportunità di ampliamento dell’offerta rivolta alla clientela e, nel contempo, una sfida da inquadrare con attenzione sotto il profilo normativo e contrattuale. La materia è regolata principalmente dalla Legge n. 1/1990, dal D.P.R. n. 542/1994 e dalle normative regionali attuative, oltre che da prassi interpretative consolidate presso i SUAP territorialmente competenti.

Il presupposto normativo e la SCIA

Secondo la Legge n. 1/1990, l’attività di estetista può essere esercitata da imprese individuali o societarie in possesso della necessaria abilitazione professionale e previa presentazione di una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al SUAP competente. In caso di attività svolta all’interno della farmacia, la SCIA può essere presentata:

  • dalla farmacia, qualora intenda essere essa stessa titolare dell’attività estetica;
  • dall’estetista, qualora si tratti di un soggetto esterno che utilizza spazi messi a disposizione dalla farmacia, operando in autonomia come impresa individuale o societaria.

Nel primo caso, la farmacia dovrà rispettare gli obblighi previsti per le imprese di estetica, inclusa la designazione di un responsabile tecnico in possesso dei requisiti di legge.

Il ruolo del responsabile tecnico

La Legge n. 1/1990 prevede che per ogni sede ove si esercita l’attività estetica sia nominato almeno un responsabile tecnico, il quale garantisca la propria presenza durante lo svolgimento delle attività. Tale figura può essere individuata esclusivamente nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa.

Ne consegue che, qualora la SCIA sia presentata dalla farmacia, non è possibile nominare come responsabile tecnico un professionista esterno con partita IVA, in quanto non integrato nell’organizzazione aziendale secondo le previsioni di legge. In questo scenario, l’estetista dovrebbe essere assunto come dipendente o, in alternativa, essere socio lavoratore o familiare coadiuvante.

Profili contrattuali: due modelli alternativi

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, gli scenari contrattuali percorribili sono sostanzialmente due:

a) Attività estetica gestita direttamente dalla farmacia: La farmacia presenta la SCIA a proprio nome e assume direttamente l’estetista (o designa un socio o familiare coadiuvante) come responsabile tecnico. In questo caso, l’attività estetica rientra nel perimetro aziendale della farmacia, con oneri e responsabilità in capo al titolare.

b) Attività estetica gestita da professionista autonomo: La farmacia mette a disposizione locali conformi ai requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti, mediante contratto di concessione d’uso, affitto di cabina o comodato. Sarà l’estetista a presentare la SCIA per proprio conto e a nominare se stessa (o altro soggetto qualificato) come responsabile tecnico. Questa soluzione è la più coerente con la normativa, qualora si voglia instaurare un rapporto con una estetista autonoma con partita IVA.

Requisiti dei locali e autonomia funzionale

Secondo l’orientamento giurisprudenziale e le prassi regionali, l’attività estetica può essere svolta in locali interni alla farmacia, a condizione che:

  • vi sia una separazione funzionale tra l’attività di farmacia e quella di estetica;
  • i locali siano conformi alle normative igienico-sanitarie;
  • l’attività sia correttamente segnalata tramite SCIA.

Non è necessario un accesso separato alla cabina estetica, purché sia garantita l’autonomia funzionale dello spazio.

Conclusioni

L’attivazione di servizi estetici in farmacia è possibile, ma deve avvenire nel rispetto del quadro normativo di riferimento. La soluzione più lineare, in caso di collaborazione con estetisti a partita IVA, è che queste ultime siano titolari dell’attività estetica e presentino in autonomia la SCIA, evitando così problematiche legate alla designazione del responsabile tecnico. La farmacia, da parte sua, potrà valorizzare l’iniziativa mediante la messa a disposizione di spazi idonei e una comunicazione coerente con il proprio posizionamento professionale.

 

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